La normativa più recente in merito al nostro argomento risale a dicembre 2013. Infatti la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 (prot. 8293) al punto 6 chiarisce quali siano le modalità per avvalersi o meno dell’IRC.
Tale facoltà viene esercitata dai genitori (o dagli stessi alunni solo nel caso degli studenti iscritti agli istituti superiori) all’atto di iscrizione, fra gennaio e febbraio, per il successivo anno scolastico.
La scelta ha validità per l’intero anno scolastico. Tale disposizione permette a tutti i docenti di portare avanti un lavoro serio e continuativo che, viceversa, non sarebbe possibile con continui ingressi ed uscite di avvalentesi e non avvalentesi. La normativa prevede la possibilità di modificare la propria scelta solo durante i successivi atti di iscrizione.
La circolare ribadisce che la scelta di avvalersi o meno dell’IRC avviene esclusivamente su iniziativa degli interessati. Ciò significa che essa va effettuata dai genitori (o dagli alunni stessi nel caso di istituti superiori) in modo assolutamente libero, senza alcun tipo di pressione che provenga dai dirigenti scolastici, dai docenti o dal personale di segreteria.
Le iscrizioni, a partire dall’anno scolastico 2013/2014 (quindi già avvenute lo scorso gennaio/febbraio), avvengono online collegandosi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ . Qui le famiglie trovano l’ALLEGATO SCHEDA B sul quale possono scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC.
Solo le famiglie degli alunni che hanno scelto di non avvalersi vengono successivamente convocate all’inizio dell’anno scolastico per riempire l’ALLEGATO SCHEDA C. Su questo modello le famiglie trovano 4 possibilità, che la scuola è obbligata a fornire e che non può modificare in nessuna sua parte:
a) attività didattiche e formative, comunemente chiamate “attività alternativa” (AA). Il contenuto dell’AA, che non è una materia con un programma nazionale, viene approvato all’inizio di ogni anno scolastico dal collegio docenti, come stabilito dalla circolare ministeriale n. 316 del 28 ottobre 1987 al capo II, e deve riguardare temi che abbraccino l’etica, la convivenza civile ecc. (Non possono essere invece proposti corsi di lingua, ripasso o rinforzo delle attività curriculari ecc). Nel caso in cui in un istituto tutti gli alunni si avvalessero dell’IRC, la scuola non deve proporre l’AA. I docenti dell’AA, pur non appartenendo ad una apposita classe di concorso, partecipano agli scrutini e valutano gli alunni che hanno scelto questa opzione. Tanto stabilisce la già citata circolare n. 316 del 28 ottobre 1987 al capo IV e nulla ha apportato di nuovo la più recente nota Miur 695 del 9 febbraio 2012. Non poche persone che operano nel mondo della scuola si rifanno a quest’ultima per asserire, in modo del tutto erroneo, che l’AA è diventata recentemente una materia come l’IRC.
b) attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente. Questo tipo di attività non deve essere valutata, perché non offre contenuti di apprendimento valutabili, come affermato anche dalla risposta n. 76 del Miur del 18 dicembre 2005.
c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente. Tale opzione può essere scelta solo dagli alunni degli istituti superiori. Gli alunni che optano per questa scelta non devono essere valutati per gli stessi motivi esposti per l’opzione “b”.
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Gli alunni delle scuole di qualsiasi ordine e grado si possono avvalere anche di questa quarta ed ultima possibilità. In nessun modo tuttavia, per favorire l’entrata e l’uscita di questi alunni, è pensabile collocare appositamente l’IRC alle prime o alle ultime ore della giornata scolastica come anche disposto dalla sentenza 290/1992 della Corte Costituzionale.