stefano stracci
MONTEPRANDONE – Il primo cittadino di Monteprandone reitera la richiesta alla Regione Marche di revoca in autotutela dell’autorizzazione per la centrale a biomasse sita a Centobuchi in Via dell’Industria che pubblichiamo qui di seguito.

Monteprandone, lì 15/11/2013
Al Presidente
Della Giunta Regionale
Dott. Gian Mario Spacca
Al Dirigente
Del Servizio Territorio Ambiente Energia P.F. Rete elettrica,
Autorizzazioni Energetiche Gas e Idrocarburi

OGGETTO: Reitera richiesta di autotutela ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90

In riferimento all’oggetto il sottoscritto Stefano Stracci, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Monteprandone, evidenzia e richiede quanto segue.
Premesso:
– che con precedenti note del 12/04/2013 e del 05/06/2013, che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente, ha richiesto alla Regione Marche in persona del Presidente pro-tempore, nonché del Dirigente Responsabile all’Ufficio preposto, di addivenire all’annullamento dell’autorizzazione di cui al Decreto del Dirigente della Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia- P.F. Rete elettrica, Autorizzazioni Energetiche Gas e Idrocarburi n. 106/EFR del 29.10.2012, rilasciata alla Soc. Urbinati Gianni & C. snc, ex art. 21-nonies della legge 241/90 e ss.mm., ovvero alla revoca della suddetta autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21- quinquies;
– che a tutt’oggi la Regione Marche non ha riscontrato la richiesta dello scrivente né si è espressa in alcun modo in ordine all’autotutela richiesta;
– che nel frattempo si sono verificati degli avvenimenti di rilevantissima importanza e precisamente con sentenza del 22 maggio 2013, n.93 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge numero 3 del 26 marzo 2012, della Regione Marche “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale” nella parte in cui non è conforme alla normativa europea e a quella nazionale, sottolineando in particolare che la disciplina relativa alla VIA rientra nell’ambito della materia di tutela ambientale di competenza esclusiva dello Stato e pertanto la Regione deve “mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente”.
– che in conseguenza di detta sentenza della Corte Costituzionale il TAR Marche e anche il Consiglio di Stato con recenti pronunce hanno ritenuto illegittime le autorizzazioni, analoghe a quella di cui di discute, sul presupposto che le stesse erano state rilasciate in assenza del procedimento di VIA;
– che in particolare il TAR Marche nella sentenza n. 659/2013 in maniera inequivoca e perentoria afferma che:
«La circostanza che la Corte Costituzionale abbia affermato, seppure successivamente al ricorso in esame, con estrema chiarezza di principio che la VIA non può essere esclusa sulla semplice base della soglia di potenza, non può che confermare come una norma del genere, che esclude del tutto un livello procedimentale di tutela ambientale in precedenza previsto e di origine comunitaria, non dovesse essere applicata, proprio in base al principio di precauzione proprio del diritto Comunitario con particolare prudenza. Come è noto, il principio di cui all’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea prevede che “la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”.»
– che detti accadimenti risultano quindi di fondamentale importanza e costituiscono il presupposto che deve condurre la Regione Marche ad esercitare l’autotutela e quindi auto-annullare il sopracitato provvedimento di autorizzazione n. 106/EFR del 29.10.2012, rilasciato alla Soc. Urbinati Gianni & C. snc

Tutto ciò premesso con il presente atto si reitera la precedente richiesta inoltrata con la nota sopra trascritta e nel contempo, proprio in conseguenza dei nuovi accadimenti, si ritiene che la Regione Marche non abbia più ragione alcuna per soprassedere alla predetta richiesta di autotutela, considerato che ogni eventuale ed ulteriore e/o omissione potrebbero costituire grave nocumento alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente che, in assenza del procedimento di VIA, sono stati ingiustamente compromessi dal rilascio dell’autorizzazione unica di cui si discute.

Si resta in attesa di positivo e sollecito riscontro alla presente. Monteprandone, lì 15 novembre 2013
Il Sindaco Stefano Stracci

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