piergalliniGROTTAMMARE – Pubblichiamo la lettera del comune di Grottammare.
“Gentile contribuente,
con la presente l’Amministrazione Comunale intende fornire indicazioni utili al corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di Imposta Municipale propria (IMU). Il recente Decreto Legge 133 del 30 novembre 2013 ha disposto all’articolo 1 l’abolizione della seconda rata IMU per l’anno 2013 sui seguenti immobili:

1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
4) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) unica unità immobiliare (non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, carriera prefettizia;
6) terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Tuttavia, come si legge al comma 5 dell’articolo citato: “L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014. (termine poi prorogato, dalla legge di stabilità, al24 gennaio 2014)
Le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di Grottammare per l’anno 2013, nei casi presi in esame dal Decreto e sopra elencati, si discostano dalle aliquote di base previste dalle norme statali, come di seguito elencato:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
ALIQUOTA
CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e pertinenze, applicabile ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5)
6,0 per mille
3912
Terreni agricoli di cui al precedente punto 6)
7,9 per mille
3914

Pertanto, pur essendo stata disposta l’abolizione della seconda rata, i contribuenti che rientrano nelle fattispecie di cui sopra sono tenuti a versare una quota ai fini IMU 2013, entro il 24 gennaio 2014.

Per il calcolo dell’importo dovuto è possibile utilizzare, dal pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, il programma messo a disposizione di tutti i contribuenti sul sito del Comune (cliccare qui)
Ai fini di un corretto adempimento tributario, si informano i contribuenti che sarà possibile consultare (ma NON richiedere i calcoli o la compilazione del modello di pagamento) l’Ufficio Tributi di questo Comune aperto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalla ore 16.00 alle ore 18.00, oppure telefonicamente ai numeri 0735739-212/270

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