Il Comune di Monteprandone attua le politiche di intervento per le famiglie come previsto dalla L.R. 30/98 e s.m.i. e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1758 del 06/12/2010, per le seguenti finalità:
– politiche di sostegno alla nascita o adozione dei figli (art. 2, comma 1, lett. a,);
– superamento di situazioni di disagio sociale o economico e progetti tesi a garantire solidarietà alle donne non coniugate e alle ragazzi madri (art. 2, comma 1, lett. d – lett. e);
– pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici (art. 2 comma 2, lett. a).
Chiunque volesse beneficiare di uno degli interventi appena elencati, può farne richiesta, utilizzando l’apposito modulo di domanda predisposto, entro e non oltre il 21.02.2014.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva unica e/o attestazione I.S.E.E. 2013 (periodo imposta anno 2012).
Il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente previsto per accedere al beneficio è pari e non superiore ad:
– €. 7.000,00
– €. 10.000,00 per donne non coniugate in stato di gravidanza nell’anno 2012 e ragazze madri con figli minori in presenza di situazioni di disagio sociale ed economico
– €. 13.000,00 per i nuclei familiari con numero di figli minori pari o superiore a 3
Il modello per la richiesta è reperibile presso:
· Ufficio Servizi Sociali, via Limbo – Monteprandone (0735 -710935 – 710941)
· Delegazione comunale, via delle Magnolie – Centobuchi (0735 -719525)
I dati personali acquisiti per l’esecuzione degli interventi di cui alla legge regionale n° 30/98, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della privacy previste dal D.lg n.196/2003.