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Sulla non punibilità dei reati lievi cautela necessaria

Di Luigi Crimella

In seduta notturna, tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre, il Consiglio dei ministri ha adottato alcuni provvedimenti tra i quali lo schema di decreto delegato per la non punibilità dei reati cosiddetti “bagatellari”. Riguarda reati di piccola entità, per i quali sono previste pene inferiori ai 5 anni di reclusione e qualora il danno arrecato sia tenue. La notizia contiene risvolti di tipo giuridico-legislativo, perché si comprende bene come un simile “alleggerimento” dei processi non possa che far bene alla giustizia fin troppo oberata da un carico immane, al punto che oggi pare resti impunito circa l’80 per cento dei reati. Il decreto contiene anche risvolti sociali non trascurabili, perché se da un lato è volto a evitare la “gogna” processuale a chi magari ha rubato una mela per fame, tuttavia suscita perplessità per il clima in cui ci troviamo: è noto infatti che proprio i piccoli reati (furti nei supermercati, appropriazioni indebite, borseggi, estorsioni, piccole violenze private, ecc.) stanno aumentando un po’ dappertutto. Le esplosioni di intolleranza delle ultime settimane, specie nelle periferie delle grandi città (Roma e Milano in primis), hanno mostrato come l’opinione pubblica tenda a identificare in alcune particolari categorie (zingari, immigrati extra-comunitari, minoranze etniche ecc.) i “colpevoli” di questi reati, compresa l’occupazione abusiva di case pubbliche, per le quali ci sono state addirittura delle vere e proprie battaglie tra occupanti e cittadini del quartiere che li volevano espellere. Insomma, c’è un malessere sociale legato ai piccoli reati che può divenire fonte di nuove tensioni e di rinnovate speculazioni politiche.

Veniamo, quindi, al decreto legislativo del Governo. Anzitutto l’archiviazione scatterebbe in casi di particolare “tenuità dell’offesa” e quando si constata la “non abitualità della condotta”. I reati più tipici (con pene sotto i 5 anni) che ne beneficerebbero riguardano alcune categorie: reati societari quali falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza pubblica, illecito fallimentare, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito. In campo tributario i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesse ritenute ecc. Per i reati contro il patrimonio, ci sono il furto semplice, appropriazione indebita, truffa, danneggiamento. Nei delitti contro la persona ci sono le lesioni personali, omissione di soccorso, violazione di domicilio, rissa con morte o lesione, omicidio colposo semplice e altri. Per i reati contro la pubblica amministrazione, si trovano il peculato d’uso, l’abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, indebite erogazioni. Si prevede che l’indagato possa opporsi all’archiviazione per avere il processo e dimostrare la propria innocenza. La vittima può rivalersi in sede civile.

Sul decreto legislativo ecco le risposte del professor Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale.

Non pensa che il limite dei 5 anni di carcere sia un po’ troppo alto?
“I 5 anni comprendono in realtà la gran parte dei reati. Se il provvedimento muove da una visione di sfoltimento dei processi, l’ottica può essere non adeguata. Se invece fa riferimento a una revisione complessiva delle pene, allora può avere una sua validità più ampia”.

Si potrebbe pensare che i “furbetti” la fanno franca e la brava gente subisce? È così?

“Alcuni aspetti tecnici dovranno essere verificati ed eventualmente andrà rafforzata la tutela delle persone offese. Inoltre occorrerà verificare l’eventuale ripetizione delle condotte offensive. In questo caso potremmo riesumare un vecchio detto popolare: ‘La prima si perdona, la seconda si condona, la terza si bastona’, senza dimenticare che dovremmo essere di fronte a fatti poco offensivi”.

L’opinione pubblica appare colpita dall’aumento della micro-criminalità. Questo provvedimento potrebbe indurre a pensare che lo Stato tutela i ladruncoli?
“Non ci può essere di certo la licenza di commettere piccoli reati, ancorché frazionati in molti comportamenti di piccola entità. Occorrerà quindi una maggiore precisione nel non prevedere la sola ‘abitualità’, ma anche verificare quando si tratta di episodi ripetuti”.

Qual è il suo giudizio complessivo sul provvedimento?

“Un giudizio positivo ma ‘con cautela’. Intanto, come ho già detto, potrebbe essere necessario qualche aggiustamento. Ma aggiungerei che non farebbe male se leggi di questo tipo fossero ‘temporanee’, una categoria giuridica insolita ma forse in questo caso necessaria. Infatti se fosse prevista una sua efficacia limitata, poniamo di 5 anni, la sperimentazione consentirebbe di valutare se le norme così modificate rispondano davvero a esigenze sia sociali sia procedurali. E si potrebbe, se necessario, apportare le necessarie correzioni”.

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