Di P. Gabriele Di Nicolò, Vicario Giudiziale Diocesano, Difensore del Vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno
CHIESA – Riguardo alla nullità del matrimonio in ambito ecclesiastico girano spesso idee non esatte, pregiudizi e luoghi comuni: è bene dunque fare un po’ di chiarezza.
Anzitutto occorre specificare che il termine “annullamento”, spesso usato nel linguaggio comune e anche dai mass media, è errato e non ha alcun significato nella Chiesa. Non si annulla niente, ciò che esiste, cioè ciò che è valido, non può essere annullato da nessuna autorità ecclesiastica, neppure dal papa.
Si parla invece di “dichiarazione di nullità”, cioè la Chiesa, fatta un’indagine rigorosa attraverso una vera e propria causa (anche se con criteri e modalità diverse rispetto alle cause civili e comunque con l’ascolto delle parti e di alcuni testimoni, con la produzione di altre prove testimoniali scritte – se ve ne sono -, con l’intervento degli avvocati, con una perizia psicologica o psichiatrica quando richiesto, con le osservazioni del Difensore del Vincolo che deve tutelare per diritto il valore del vincolo matrimoniale evidenziando tutti i motivi possibili emersi a favore della sua validità, e infine con la decisione finale dei giudici – vi è sempre una terna giudicante), arriva in determinati casi a dichiarare che un matrimonio, seppure celebrato in chiesa come sacramento, è invalido e pertanto, anche come atto giuridico, non è mai esistito.
L’unico caso in cui è riconosciuto al papa il potere di sciogliere un matrimonio (non “annullare”) è quello in cui tale matrimonio, seppure celebrato validamente, non è stato mai consumato con una normale e vera unione sessuale delle parti e pertanto non è ritenuto indissolubile: in questo caso però non si tratta di fare una causa di nullità ma di rivolgere al Santo Padre la domanda di scioglimento attraverso il proprio Vescovo (I Vescovi delle Marche delegano per questo lo stesso Tribunale Ecclesiastico di Fermo, la cui competenza si estende a tutte le 13 Diocesi delle Marche).
Quali sono le principali motivazioni per le quali in genere un matrimonio può essere dichiarato nullo?
Nelle cause svolte presso il Tribunale Ecclesiastico di Fermo (ma anche altrove), il numero di maggior rilievo è rappresentato dalle incapacità consensuali, in costante aumento, si tratta cioè di motivazioni che appartengono ai capi di natura psicologica. Esse riguardano sia la grave immaturità di una o dell’altra parte a fronte dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia l’assenza di libertà interna, sia l’incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio nel loro ventaglio di obiettivi/impegni.
Segue poi il gruppo dei difetti volontari del consenso, la fattispecie delle cosiddette “simulazioni”, che, come dice il termine, si realizza allorché si contrae con una visione soggettiva e personale del matrimonio, “simulando” la pienezza dei valori in esso contenuti ma di fatto escludendo o la realtà stessa del matrimonio cristiano oppure l’uno o l’altro dei suoi valori, il vincolo permanente (indissolubilità), l’orientamento alla finalità procreativa-educativa (prole), l’impegno della fedeltà, il bonum coniugum, vale a dire il bene stesso delle persone che contraggono matrimonio, o ancora la sacramentalità del matrimonio stesso. I capi più ricorrenti sono rappresentati dall’esclusione della indissolubilità e della prole: sovente quest’ultima consegue alla prima.
Occorre anche far presente e sapere che le cause con sentenza negativa (che cioè affermano la validità del matrimonio) presso il Tribunale Ecclesiastico di Fermo in alcuni anni hanno raggiunto anche il 16% o il 12%, questi numeri e gli stessi capi di nullità trattati, se osservati con attenzione, lasciano capire che la Chiesa fonda le sue pronunce su fatti sostanziali talmente gravi che determinano in certi casi la nullità del contratto matrimoniale, smentendo così tutte le “voci” che parlano di “facilità” nell’ottenere sentenze di nullità di matrimonio.
Circa i costi per lo svolgimento di una causa, che impegna l’attività e il giudizio di due Tribunali diversi (primo grado e appello) viene chiesto il versamento di un semplice contributo a copertura di una minima parte (euro 500,00) delle spese vive, che comprendono l’istruttoria, eventuali rogatorie, perizie d’ufficio, l’impegno del personale di due Tribunali che, se laico, è regolarmente inquadrato contrattualmente secondo le leggi della Stato italiano.
Chi poi sceglie di essere assistito da un Patrono Stabile (l’avvocato d’ufficio del Tribunale) non deve affrontare spese di onorari di avvocato. Si tenga anche presente che il contributo può essere ulteriormente ridotto nei casi di difficoltà economica e di povertà (da dimostrare ovviamente).
In queste condizioni anche l’onorario dell’Avvocato viene proporzionalmente ridotto.
Purtroppo, non solo i mezzi di comunicazione di massa, ma anche Internet, diventano spesso di risonanza di luoghi comuni infondati, con una disinformazione sulle procedure e sui costi delle cause di nullità, o in forme più gravi e subdole, occasione di pubblicità di chi si inventa esperto e consulente, attribuendosi riconoscimenti ecclesiali inesistenti.
Tutte queste situazioni creano confusione nei fedeli, fino a giungere all’inganno della loro buona fede. Il servizio informatico della CEI ha messo a disposizione uno spazio ufficiale su Internet (www.tribunaliecclesiastici.it) per i Tribunali ecclesiastici regionali, che saranno in grado di fornire un’ adeguata e corretta informazione anche attraverso questo mezzo. Anche il Tribunale Regionale di Fermo ha un suo sito Internet consultabile (www.tribunalepiceno.it).
L’accesso alle cause di nullità matrimoniale non è dunque precluso a nessuno, indipendentemente dalla propria condizione economica. Certamente esso per la Chiesa è un’extrema ratio, cioè una soluzione estrema da adottare quando una coppia ha fatto tutti i tentativi umanamente possibili per riconciliarsi e le parti non vivono più insieme o magari hanno già formato entrambe o una di esse un nuovo nucleo familiare e non vedono alcuna possibilità di tornare indietro, ed inoltre la parte che intende introdurre la causa intravede motivazioni serie e valide per richiedere la nullità, motivazioni che possono essere meglio evidenziate ed esposte con l’aiuto dell’avvocato.
Per quanto riguarda la nostra Diocesi, coloro che ritengono di essere interessati ad un tale discorso possono anzitutto parlarne col proprio parroco e, per essere indirizzati nella procedura da seguire, possono parlarne col Vicario Giudiziale della Diocesi (che è il sottoscritto), inoltre uno dei Patroni Stabili del Tribunale di Fermo è presente presso la Curia Vescovile ogni mese (in genere l’ultimo mercoledì del mese) al mattino dalle 10 alle 13 per offrire la sua consulenza a quanti ne fanno richiesta: occorre prenotarsi presso la Curia Vescovile (tel. 0735 581055).
Il telefono del Tribunale Ecclesiastico è: 0734 225013, il fax: 0734 226113, l’e-mail: info@tribunalecclesiasticopiceno.it