DIOCESI – Il Vescovo S.E. Mons. Carlo Bresciani ha nominato don Vittorio Cinti Vicario Giudiziale del Tribunale Diocesano
Il giudice Codice di diritto canonico
Can. 1419 –
1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.
2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.
Can. 1420 –
1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l’esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.
2. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.
3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.
4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent’anni.
5. Essi non cessano dall’incarico quando la sede si rende vacante, né possono essere rimossi dall’Amministratore diocesano; venendo però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati.
Can. 1421 –
1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che siano chierici.
2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio.
3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.
Can. 1422 – Il Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti e gli altri giudici sono nominati a tempo determinato, fermo restando il disposto del can. 1420, §5, e non possono essere rimossi se non per causa legittima e grave.
Can. 1423 – 1. Più Vescovi diocesani possono concordemente, con l’approvazione della Sede Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui nei cann. 1419-1421; nel qual caso a quel gruppo di Vescovi o al Vescovo da essi designato competono tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il proprio tribunale.
2. I tribunali di cui al 1, possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.
Can. 1424 – Il giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come consulenti due assessori, chierici o laici di onesta condotta.
Can. 1425 – 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
1) le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa annessi; b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688;
2) le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.
Can. 1426 –
1. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente, e dare sentenze a maggioranza di voti.
2. Lo deve presiedere, nella misura del possibile, il Vicario giudiziale o un Vicario giudiziale aggiunto.
Can. 1427 –
1. Se insorga una controversia tra religiosi o case dello stesso istituto religioso clericale di diritto pontificio, giudice di prima istanza, a meno che non si disponga altrimenti nelle costituzioni, è il Superiore provinciale, oppure, se si tratti di un monastero sui iuris, l’Abate locale.
2. Salvo le costituzioni non dispongano diversamente, trattandosi di una questione contenziosa tra due province, in prima istanza giudicherà il Moderatore supremo personalmente o tramite un delegato; se tra due monasteri l’Abate superiore della congregazione monastica.
3. Se infine insorga una controversia tra persone religiose fisiche o giuridiche di istituti religiosi diversi o anche dello stesso istituto clericale di diritto diocesano o laicale, oppure tra una persona religiosa e un chierico secolare o un laico o una persona giuridica secolare, giudica in prima istanza il tribunale diocesano.
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