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Voucher: come cambiano i buoni lavoro. Le novità dell’emendamento in discussione

di Stefano De Martis

Intorno agli strumenti per sostituire i voucher infuria una vera e propria battaglia politica dentro e fuori il Parlamento, con possibili ricadute anche sulla maggioranza di governo. Come si ricorderà i “buoni-lavoro” erano stati oggetto di un referendum abrogativo promosso dalla Cgil, referendum che non si è tenuto perché il governo ha abrogato di sua iniziativa (con successiva approvazione parlamentare) le norme contestate. Dopo di che si è aperto un vuoto legislativo perché nell’ordinamento è venuto a mancare uno strumento specifico per regolare i lavori occasionali e per cercare di limitare in questo campo le prestazioni in “nero”. Di qui l’iniziativa della maggioranza di governo, e in particolare del Pd, di introdurre nuove norme attraverso un emendamento alla cosiddetta “manovrina” in discussione alla Camera.
Ovviamente non è possibile prevedere che cosa accadrà nei prossimi passaggi (lunedì dovrebbe esserci il voto nella commissione bilancio di Montecitorio e martedì il passaggio in Aula), ma cerchiamo di vedere in sintesi che cosa contiene l’emendamento in questione.
Innanzitutto sono previsti due filoni, uno per le famiglie e uno per le imprese.

Per le prime è previsto un “libretto” telematico, nominativo e prefinanziato da acquistare presso la piattaforma on-line dell’Inps. Con esso si possono pagare prestazioni occasionali come piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia e manutenzione; assistenza domiciliare per bambini e anziani, malati e disabili; insegnamento privato supplementare (le ripetizioni). Si tratta di tagliandi telematici da 10 euro l’ora e i contributi – rispetto alle imprese – sono ridotti al 13% come per le colf, in modo da evitare effetti distorsivi. C’è un tetto massimo di 2500 euro annui per ogni lavoratore. Attraverso il libretto saranno anche erogate le somme di sostegno per il baby sitting.
Ma è sulla soluzione prevista per le aziende che si concentra la polemica, perché i presentatori della riforma sostengono che si tratta di una strada fondamentalmente diversa dal passato, mentre gli oppositori (in testa la Cgil) sostengono che in realtà si ritorna alla situazione precedente al mancato referendum.

L’emendamento introduce un “contratto di prestazione occasionale”, estremamente semplificato. Non potranno utilizzarlo le aziende con oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, quelle del settore edilizio e minerario e quelle esecutrici di appalti di opere e servizi. In agricoltura i nuovi contratti saranno possibili per pensionati, studenti e disoccupati.

Per il settore agricolo sono previste norme specifiche anche per compensi e contributi. La pubblica amministrazione potrà impiegare il nuovo strumento esclusivamente per esigenze temporanee, quali eventi o manifestazioni sportive, o eccezionali, come emergenze dovute a calamità naturali.
Rispetto ai voucher cambiano decisamente i “tetti” di utilizzo. Viene infatti fissato un limite massimo che vale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore: entrambi non potranno chiedere o effettuare prestazioni per un valore che superi i 5.000 euro l’anno. Non solo: ciascun lavoratore potrà offrire prestazioni a un singolo committente fino a un massimo di 2.500 euro nel corso dello stesso anno. Superata questa soglia, per il datore di lavoro scatterà l’obbligo di assumere il lavoratore a tempo indeterminato. Stesso discorso se, sempre nel corso di un anno, la collaborazione andrà oltre le 280 ore (pari a un compenso di poco più di 2.500 euro se il valore del buono sarà quello minimo previsto, 9 euro contro i 7,50 del passato): anche in questo caso, obbligo di assunzione. Oltre al compenso del lavoratore, aumentano i contributi a carico dell’azienda: dal 25 al 33%.
Non sarà più possibile, inoltre, acquistare i voucher dal tabaccaio, ma si potrà accedere ai nuovi contratti solo attraverso il portale dell’Inps. Le prestazioni occasionali, in ogni caso, non potranno essere inferiori alle 4 ore di durata, e il datore non potrà richiederle ad una persona che già lavora per la sua azienda, né a chi con quella stessa azienda ha cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa.

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Sara De Simplicio: