È stato presentato nella Commissione attività produttive della Camera il testo base che recepisce l’accordo tra le due forze di maggioranza sulla questione delle aperture domenicali degli esercizi commerciali. Vediamone i punti principali con l’avvertenza che l’iter parlamentare è soltanto agli inizi e già in commissione si prevedono modifiche non irrilevanti.
Le aperture domenicali dei negozi potranno essere al massimo 26 su 52.
Saranno le Regioni a fissare il calendario delle aperture sulla base delle esigenze dei rispettivi territori (per esempio tenendo presenti i periodi di maggior flusso turistico). Saranno esentati i centri storici e, al di fuori di questi ultimi, anche i “negozi di vicinato” (limite di 150 metri quadrati nei Comuni fino a 10 abitanti, di 250 per gli altri). Tutti gli esercizi commerciali – quindi anche nei centri storici – dovranno rimanere chiusi in dodici festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Festa della liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata, Natale e Santo Stefano. Rispetto a queste giornate festive saranno possibili quattro deroghe decise dalle Regioni.
Potranno restare sempre aperti i negozi delle stazioni, le rivendite di generi di monopolio e di giornali; le pasticcerie, le gelaterie e le rosticcerie; i negozi di fiori e articoli da giardinaggio, di mobili, di libri, di dischi e videocassette, di opere d’arte e di antiquariato, di articoli da ricordo e di artigianato locale; le stazioni di servizio autostradali, i cinema, gli autosaloni e gli esercizi commerciali collocati nei parchi di divertimento, negli stadi e nei centri sportivi.
Per quanto riguarda gli orari, i negozi dovranno restare chiusi dalle 22 alle 7 del mattino.
Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative da 10mila a 60mila euro, con raddoppio in caso di recidiva.