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Ius soli e il caso Rami. Cosa prevede la legge

Stefano De Martis

“Una pagina incivile per l’Italia. Chiediamo scusa agli 800mila compagni di scuola dei nostri figli”. Era il 23 dicembre 2017 e il lapidario commento dell’Unicef resta scolpito nella storia di una legge – quella sullo ius soli “temperato” e sullo ius culturae – che non ha mai visto la luce nonostante l’approvazione da parte della Camera nell’ormai lontano 13 ottobre 2015. Quel 23 dicembre – era un sabato, ultima seduta prima della pausa natalizia – al Senato venne a mancare il numero legale: banchi vuoti nello spazio del centro-destra e del M5S, ma in parte anche tra le fila del centro-sinistra. Poiché si sapeva che il Parlamento sarebbe stato sciolto di lì a pochi giorni per consentire le elezioni politiche il 4 marzo successivo, fu subito chiaro che il destino di quella legge era segnato.

Il tema della cittadinanza italiana per i ragazzi stranieri che crescono insieme ai “nostri figli”, per citare l’Unicef, è tornato sulle prime pagine con il caso di Rami Shehata e Adam El Hamami, i due piccoli eroi del bus dirottato e incendiato. Ma non è un tema che possa essere circoscritto a circostanze così eccezionali.

È un tema che riguarda la sfera dei diritti e che dovrebbe trovare una sistemazione organica a livello normativo. Se ci fossero la volontà politica e i numeri in Parlamento, basterebbe ripartire da quell’onesto punto di mediazione che è rappresentato dalla legge affondata nella passata legislatura.

A essere precisi, nel nostro ordinamento il principio dello ius soli (ben noto al diritto romano) già esiste in virtù della legge 91 del 1992, secondo cui lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino alla maggiore età, diviene cittadino al raggiungimento di quest’ultima. Ma quella legge risale a oltre un quarto di secolo fa e negli anni la situazione è profondamente cambiata. A guardarla con occhi liberi da schemi ideologici, la necessità di considerare italiani ragazzi che sono nati nel nostro Paese, che parlano italiano con l’accento di uno dei nostri tanti dialetti e magari vorrebbero diventare carabinieri come Rami e Adam, appare in tutta evidenza un fatto di equità e di civiltà.

Ma quali erano i punti principali della proposta che nella XVII legislatura è stata approvata solo da un ramo del Parlamento? La parte dedicata alla cittadinanza per nascita era ispirata al cosiddetto ius soli “temperato”, in quanto fissava una serie di criteri e di regole e non prevedeva alcun automatismo generalizzato. Essa stabiliva l’acquisto della cittadinanza per chi fosse nato nel territorio italiano da genitori stranieri, dei quali almeno uno in possesso del diritto di soggiorno permanente (per gli immigrati comunitari) o del permesso per soggiorno di lungo periodo (nel caso di extracomunitari). Questa sottolineatura, in rapporto alla normativa allora in vigore,

implicava che in entrambi i casi il requisito decisivo fosse il soggiorno in Italia per almeno cinque anni.

Infatti il diritto di soggiorno permanente veniva riconosciuto al cittadino dell’Unione europea e ai suoi familiari che avessero soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni sul territorio nazionale. A sua volta il permesso per soggiorno di lungo periodo veniva rilasciato ai cittadini di Stati non appartenenti alla Ue purché titolari, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, e di altri tre requisiti: reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; alloggio idoneo a termini di legge; superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Da tale permesso venivano esclusi gli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La proposta della scorsa legislatura individuava anche un’altra strada per il riconoscimento della cittadinanza ai minori stranieri e si trattava di un aspetto particolarmente originale e moderno del provvedimento, in cui emergeva in primo piano il fattore formativo (di qui il riferimento allo ius culturae).

Questo diverso itinerario riguardava gli stranieri nati in Italia o entrati entro il compimento dei dodici anni, a cui veniva riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana qualora avessero frequentato regolarmente (secondo le norme vigenti) un percorso formativo di almeno cinque anni nel territorio nazionale.

Tale percorso formativo doveva consistere in uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale d’istruzione oppure in corsi d’istruzione professionale triennali o quadriennali, idonei al conseguimento di una qualifica. Nel caso in cui la frequenza riguardasse il corso di istruzione primaria era necessaria anche la conclusiva positiva di tale corso.

Oltre ai primi due era previsto un terzo filone, anch’esso con elementi di novità, che però non introduceva un diritto, ma rientrava nel campo della concessione della cittadinanza, quella che comunemente si chiama “naturalizzazione”. Un provvedimento discrezionale (con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell’Interno) da richiedere al prefetto o all’autorità consolare. I potenziali beneficiari erano gli stranieri arrivati in Italia prima della maggiore età e legalmente residenti da almeno sei anni. Anche in questo caso entrava in gioco l’elemento formativo. Veniva infatti richiesta la regolare frequenza di un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso istituti del sistema nazionale d’istruzione, o di un percorso di formazione professionale, con il conseguimento della relativa qualifica.

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