Ovviamente fanno eccezione gli usi legati ad emergenze igienico-sanitarie, diete personalizzate, con certificazione medica, non confezionabili in loco, interruzioni del servizio di acquedotto o calamità naturali.
D’ora in avanti sarà dunque vietato usare, nei luoghi sopra indicati:
1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
La norma chiarisce che il materiale ancora disponibile può essere utilizzato sino al 31 marzo 2020.
Per gli enti che violano queste norme è prevista una sanzione amministrativa che va 300 a 1.500 euro. Per l’uso di questi prodotti in spiaggia la sanzione va da 60 a 300 euro.