con l’aumento del numero dei Cardinali, impegni sempre maggiori vengono a gravare sulla persona del Cardinale Decano, mi è sembrato opportuno che d’ora innanzi il Cardinale Decano, che continuerà ad essere eletto fra i membri dell’Ordine dei Vescovi secondo le modalità stabilite dal can. 352 § 2 del Codice di Diritto Canonico, rimanga in carica per un quinquennio eventualmente rinnovabile e al termine del suo servizio, egli possa assumere il titolo di Decano emerito del Collegio Cardinalizio”. È la novità contenuta nel Motu Proprio emanato dal Papa, nel quale Francesco esprime a tutti i membri del Collegio cardinalizio, ricevuti oggi in udienza per gli auguri natalizi, la sua “profonda gratitudine per il loro generoso servizio alla Chiesa e al mio ministero di successore di Pietro”.
“Nel corso dei secoli i Romani Pontefici hanno adeguato alle necessità dei loro tempi la composizione del Collegio dei Padri Cardinali, peculiarmente chiamato a provvedere all’elezione del Supremo Pastore della Chiesa e ad assisterlo nella trattazione delle questioni di maggiore rilievo nella quotidiana cura della Chiesa universale”, fa notare il Santo Padre, ricordando che già Paolo VI, col Motu Proprio dell’11 febbraio 1965, aveva ampliato la composizione del Collegio cardinalizio, chiamandone a far parte, nell’Ordine dei Vescovi, oltre ai Titolari delle Sedi suburbicarie di Roma, anche quei Patriarchi Orientali che fossero stati insigniti della dignità cardinalizia. “Col Rescritto ex Audientia del 26 giugno 2018 – ricorda Francesco – ho provveduto anch’io ad ampliare la composizione dei membri del succitato Ordine dei Vescovi, annoverando nel suo seno alcuni
Cardinali titolari di Dicasteri romani ed equiparandoli in tutto ai Cardinali insigniti di una Chiesa suburbicaria e ai Patriarchi Orientali ascritti al medesimo Ordine”. La normativa della Chiesa, fa notare il Papa, “con chiare e precise prescrizioni, ha da tempo saviamente provveduto anche al posto singolare, che in seno al Collegio Cardinalizio, spetta al Cardinale Decano e in sua vece al Sottodecano, chiamati ad esercitare tra i confratelli Porporati una fraterna e proficua presidenza di primazialità inter pares”. Le stesse norme, inoltre,
prescrivono anche le modalità della loro elezione ad opera dei Confratelli membri dell’Ordine episcopale.