MONTEPRANDONE – Con un’ordinanza il sindaco Sergio Loggi ha disposto la riapertura del mercato ambulante settimanale del giovedì limitatamente alla vendita diretta di soli generi alimentari a partire dal 14 maggio.
Gli operatori saranno obbligati al rispetto di quanto previsto nel “Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche” approvato ieri dalla Giunta Regionale delle Marche. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del contagio, i cittadini sono obbligati a indossare la mascherina in tutta l’area mercatale.
Di seguito il testo dell’ordinanza in questione.

 

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio,

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTE le disposizioni di cui ai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le proprie ordinanze n.5/2020, n. 9/2020, n. 11/2020 e 13/2020 con cui, al fine di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure idonee a garantire condizioni di sicurezza, è stata ordinate la sospensione del mercato ambulante settimanale del giovedì fino alla data del 17 maggio 2020;

VISTE le nuove misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, atte al graduale passaggio alla cd. Fase 2, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

DATO ATTO con riferimento alle proprie ordinanze nn. 5/2020, 9/2020 e 11/2020 e 13/2020 di sospensione del mercato ambulante settimanale del Comune di Monteprandone del giovedì fino alla data del 18/05/2020 e a quanto previsto all’art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26.04.2020 ovvero “……….. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari ……” che si possa procedere alla revoca della propria ordinanza sindacale n. 12/2020 con riferimento allo svolgimento del mercato ambulante di vendita di generi alimentari, confermando la sospensione fino alla data del 17.05.2018 di quello di vendita delle altre tipologie di beni;

VISTO il Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche approvato con Delibera della Giunta Regionale Marche n. 565 dell’11/05.2020

RITENUTO di dover assicurare l’adozione delle misure organizzative previste nel citato protocollo, consentendo l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità Oggetto: Provvedimenti contingibili ed urgenti atti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in materia di attività commerciali. locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A   1. a parziale revoca della propria ordinanza sindacale n. 13/2020, la riapertura del mercato ambulante settimanale del Comune di Monteprandone del giovedì limitatamente alla vendita diretta di soli generi alimentari fino alla data del 18/05/2020;

2. gli operatori ambulanti sono obbligati al rispetto di quanto previsto nel Protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche approvato con Delibera della Giunta Regionale Marche n. 565 dell’11/05.2020;

3. al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, è fatto obbligo di ingresso a tutti nell’area mercatale unicamente con le mascherine;

D I S P O N E – di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.monteprandone.gov.it – di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza; – che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;  Servizio Polizia Locale del Comune di Monteprandone;  Comando Stazione Carabinieri di Monteprandone;

A V V E R T E le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000; Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO Sergio Loggi

 

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