da Vatican News – da Andrea Tornielli
Un manuale a disposizione dei vescovi e dei superiori religiosi, per guidarli nel trattare i casi di abuso di cui ricevono notizia. Così l’arcivescovo Giacomo Morandi, Segretario della Congregazione per la Dottrina della fede, definisce in questa intervista con i media vaticani il vademecum pubblicato giovedì.
Chi ha preparato questo documento e perché ci è voluto così tanto tempo rispetto al momento in cui è stato preannunciato, nel febbraio 2019?
È stato predisposto dalla Congregazione grazie soprattutto al contributo dell’Ufficio disciplinare che in questi anni ha acquisito una particolare esperienza sui casi in questione. Il tempo apparentemente lungo per la sua redazione si deve all’opera di confronto non solo all’interno della Congregazione ma anche all’esterno di essa, con esperti del settore, altri Dicasteri, e in particolare con la Segreteria di Stato.
Qual è lo scopo di questo Vademecum e a chi è indirizzato?
Mi piace definirlo, come fa Prefetto della nostra Congregazione, un “manuale”. Non dunque un testo normativo, ma uno strumento a disposizione di vescovi, superiori religiosi, tribunali ecclesiastici, operatori del diritto e anche addetti ai centri di ascolto istituiti dalle conferenze episcopali. Nella complessità delle norme e della prassi questa guida vorrebbe indicare una strada, e aiutare a non perdersi.
Questo documento contiene delle indicazioni nuove rispetto a quelle già esistenti?
No. Nessuna nuova norma viene promulgata. La vera novità però è che per la prima volta la procedura è descritta in modo organizzato, dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa, unendo le norme esistenti e la prassi della Congregazione. Le norme sono conosciute, mentre la prassi della Congregazione, cioè il modo pratico di applicare le norme, è conosciuta solo da chi ha già avuto a che fare con questi casi.
Il Vademecum è un documento chiuso e definito o dovrà essere aggiornato?
Proprio perché è uno strumento, un manuale, si presta a continui aggiornamenti. Essi sono dovuti sia a possibili future modifiche della normativa penale, sia a precisazioni e istanze che dovessero giungere a livello locale dagli Ordinari e dagli operatori del diritto. In questo senso la versione che esce oggi è chiamata “1.0”, suscettibile di aggiornamento. E ogni aiuto a migliorarlo è un gradito servizio alla giustizia.
Quali sono i casi di competenza della vostra Congregazione?
In generale i delitti riservati alla nostra Congregazione sono tutti quelli contro la fede e solo i più gravi (nel linguaggio comune ormai in uso si parla di delicta graviora) contro la morale e l’amministrazione dei sacramenti. Il Vademecum tuttavia si riferisce a uno solo di questi delitti, che l’articolo 6 del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela attribuisce al chierico quando compie azioni contro il sesto comandamento del decalogo con minori. Si tratta dei casi che a livello mediatico fanno più notizia, anche per la loro gravità.
Quando per la Chiesa si tratta di abusi su “minori”? Come è cambiato il limite d’età?
In ambito penale il minore è la persona che non ha ancora compiuto 18 anni. Altre distinzioni di età, sotto i 18 anni, in questo senso non sono rilevanti. Il Codice latino al can. 1395 § 2 parla ancora di 16 anni, ma il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela di Giovanni Paolo II nel 2001 ha elevato l’età a 18 anni. Le fattispecie dell’“abuso” (come appena detto un ‘delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con minori’) spesso sono facili delineare, per esempio rapporti sessuali come tali o altri contatti fisici che non sono propriamente “rapporti” ma hanno un chiaro intento sessuale, e altre volte le fattispecie sono meno facili da delineare, con sfumature che vanno valutate per vedere se si trattino di delicta graviora nel senso giuridico secondo il diritto vigente all’epoca.
Colpisce il mutato atteggiamento rispetto alle denunce anonime, che un tempo venivano semplicemente cestinate. Che cosa è cambiato e perché anche una denuncia anonima va comunque presa in considerazione?
La questione è delicata. Ci si è resi conto che un atteggiamento perentorio in un senso o in un altro non giova alla ricerca della verità e alla giustizia. Come cestinare una denuncia che, seppure anonima, contiene prove certe (es. foto, filmati, messaggi, audio…) o almeno indizi concreti e plausibili della commissione di un delitto? Ignorarla solo perché non firmata sarebbe iniquo. D’altra parte: come accettare per buone tutte le segnalazioni, anche quelle generiche e senza mittente? In questo caso procedere sarebbe inopportuno. Occorre dunque compiere un attento discernimento. In linea generale non si dà credito alle denunce anonime, ma non si rinuncia a priori a una loro prima valutazione per vedere se vi siano elementi oggettivi ed evidenti determinanti, quello che nel nostro linguaggio chiamiamo fumus delicti.
Quanto hanno influito nella messa a punto di questo documento e di altri testi recenti in materia, i casi eclatanti degli ultimi anni?
I casi eclatanti vengono trattati allo stesso modo di quelli meno conosciuti, sempre secondo le norme di diritto. Davanti a noi non ci sono “personaggi” ma persone: accusato, presunte vittime, possibili testimoni… in generale c’è sempre un quadro di particolare sofferenza. Certamente l’attenzione dei media alle questioni in oggetto è cresciuta molto negli ultimi anni, e questo è di ulteriore stimolo alla Congregazione per cercare di fare giustizia in modo sempre più corretto ed efficace. Anche per questo il Vademecum potrà essere di aiuto.
I Vescovi e i Superiori religiosi hanno l’obbligo di denunciare le notizie su presunti abusi commessi dai chierici anche alle autorità civili?
Su questo punto le Conferenze episcopali nazionali hanno predisposto linee guida che tengono conto delle normative locali. Non si può dare una risposta univoca. In alcuni Paesi la legge prevede già questo obbligo, in altri no. Infatti il motu proprio Vos estis lux mundi di Papa Francesco, promulgato l’anno scorso, si esprime in questi termini che la Chiesa agisce in casi di questo genere “senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.” (Art. 19). D’altra parte nel vademecum, all’articolo 17, si legge pure: “Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi”.
Che cos’è il “processo penale extragiudiziale”? Quando e perché si procede per questa via?
È una procedura prevista dai due Codici canonici vigenti. Si tratta di una via più spedita. Alla conclusione del processo penale extragiudiziale, l’Ordinario (o un suo delegato) coadiuvato da due assessori giunge alla decisione riguardo alla colpevolezza o meno dell’accusato e (se colpevole con certezza morale) alla pena proporzionata da imporre. Vi sono pro e contro in questa procedura, detta anche “amministrativa”. Si prosegue in questo modo extragiudiziale quando, per esempio: le fattispecie sono chiare; l’attività delittuosa denunciata è già confermata dall’accusato; l’Ordinario chiede che si proceda in questo modo per motivi ben fondati; la Congregazione valuta che è opportuno in base alle circostanze particolari (personale qualificato, geografia, tempestività ecc). Naturalmente deve essere garantito sempre e in modo assoluto il diritto di difesa dell’accusato. Anche per questo il processo extragiudiziale nel diritto latino prevede fino a tre possibili gradi di ricorso, per assicurare il più possibile l’oggettività del giudizio.
Stiamo parlando di delitti che vengono commessi solitamente senza la presenza di testimoni. Come si fa a verificare la fondatezza delle accuse per assicurare che i colpevoli siano puniti e non possano più nuocere?
Si adottano quegli strumenti processuali comunemente usati per verificare l’attendibilità delle prove. Molti delitti, non solo quelli in oggetto, si compiono senza testimoni. Ma ciò non significa che non si possa giungere a una certezza. Vi sono strumenti processuali che consentono questo: l’attendibilità delle persone coinvolte, la coerenza dei fatti dichiarati, l’eventuale serialità dei delitti, la presenza di documenti a carico ecc. Va detto che in diverse occasioni l’accusato stesso, consapevole in coscienza del male compiuto, lo ammette in giudizio.
E come può essere evitato che una persona venga accusata e condannata ingiustamente?
Quando il fatto non è sufficientemente provato vale il principio che in dubio pro reo. È un principio alla base della nostra cultura giuridica. In questi casi più che dichiarare l’innocenza si dichiara la non colpevolezza.
Perché un chierico nel momento in cui viene accusato di aver commesso abusi può chiedere immediatamente la dispensa dal celibato?
È vero: là dove il chierico riconosce il delitto e la propria inidoneità a continuare il ministero può chiedere di essere dispensato. Così resta sacerdote (il sacramento non si può revocare o perdere) ma non più chierico: esce dallo stato clericale non per dimissione ma con una sua consapevole richiesta rivolta al Santo Padre. Sono vie differenti che raggiungono il medesimo risultato quanto a condizione giuridica della persona: un ex-chierico che non potrà mai più presentarsi come ministro della Chiesa.
Un’ultima domanda: può darci qualche dato sulla dimensione del fenomeno? Le nuove norme stanno facendo emergere soltanto casi del passato oppure la piaga degli abusi sui minori è ancora presente nell’ambito della Chiesa?
Il fenomeno è presente in tutti i continenti, e ancora si assiste all’emergere di denunce di fatti antichi, talvolta anche di molti anni. Certo, alcuni delitti sono anche recenti. Ma quando terminerà questa fase di “emersione” del passato, sono convinto (e tutti lo speriamo) che il fenomeno a cui assistiamo oggi potrà rientrare. Va detto però che la via della verità e della giustizia è una delle vie di risposta della Chiesa. Necessaria sì, ma non sufficiente. Senza una adeguata formazione, un attento discernimento, una serena ma decisa prevenzione essa da sola non potrà sanare questa ferita a cui oggi assistiamo.
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