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ACLI Informa, Come funziona il bonus prima casa under 36?

Rubrica ACLI informa

DIOCESI – “Acli Informa“, due volte al mese, è lo spazio dedicato alle novità e agli approfondimenti dei servizi che Caf e Patronato Acli svolgono al servizio del cittadino

Come funziona il bonus prima casa under 36?
Il Bonus prima casa destinato agli under 36 comprende tutta una serie di agevolazioni fiscali per incentivare l’acquisto da parte dei giovani (single o in coppia) dell’immobile che diverrà abitazione.
Il Bonus è stato introdotto dal Decreto Sostegni-bis 73/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, ed è entrato in vigore a partire dal 26 maggio 2021. Ne era prevista la scadenza dopo il 31 dicembre 2022, ma la Legge di Bilancio 2023 lo ha prorogato fino al 31/12/2023.
Bonus prima casa under 36: quali sono i requisiti?

Il Decreto Sostegni-bis prevede che per poter usufruire dei bonus-giovani sull’acquisto della prima casa, l’acquirente debba avere i seguenti requisiti:
– un’età inferiore ai 36 anni: cioè non deve ancora averli compiuti 36 nell’anno in cui richiede l’agevolazione;
– un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.
NB) Ricordiamo che tali requisiti vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti dalle disposizioni che disciplinano le classiche agevolazioni “prima casa”.
Acquisto prima casa: i requisiti per le agevolazioni.

Per accedere al bonus prima casa under 36, oltre ai requisiti stabiliti dal Decreto Sostegni-bis, occorre tener conto anche degli altri requisiti basilari ai fini delle classiche agevolazioni “prima casa”.
In linea generale, le agevolazioni previste per l’acquisto della cosiddetta “prima casa” vengono riconosciute solo in presenza di alcune specifiche condizioni. Anzitutto l’abitazione acquistata deve rientrare nelle seguenti categorie catastali:
A/2 (abitazioni di tipo civile);
A/3 (abitazioni di tipo economico);
A/4 (abitazioni di tipo popolare);
A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
A/6 (abitazione di tipo rurale);
A/7 (abitazioni in villini);
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre, le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate nelle seguenti categorie catastali (ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria):
C/2 (magazzini e locali di deposito);
C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Altra fondamentale condizione è il luogo in cui si trova l’immobile. Per usufruire infatti dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se invece l’acquirente risiede in un altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto della nuova casa è tenuto a trasferire la residenza nel Comune dov’è situato l’immobile; il cambio di residenza si considera quindi avvenuto nel momento in cui l’interessato presenta la dichiarazione di trasferimento.
Inoltre per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorre dichiarare di:

– non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
– non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.
Però dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che lo venda entro un anno dal nuovo acquisto.
La richiesta finale per accedere al bonus prima casa per i giovani under 36 va, quindi, presentata entro il 31 dicembre 2023 alla banca o istituto finanziario presso cui si vuole accendere il mutuo. Per i richiedenti, oltre a non aver compiuto 36 anni nel momento in cui viene fatta richiesta, è necessario in ogni caso presentare un ISEE valido non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’ISEE è dunque possibile affidarsi alla consulenza degli esperti CAF ACLI, rivolgendosi alle nostre sedi sul territorio:
– Ascoli Piceno – Sede Provinciale
Via III Ottobre, 9 | 63100 Ascoli Piceno
0736 34 19 43 – 0736 78 08 00 – 0736 35 20 77
– San Benedetto del Tronto
Via Mercantini, 22 | 63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
0735 78 11 94
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