MARCHE – Le Marche sono regione al plurale anche a tavola: ogni città ed ogni borgo, sia sulla costa o nell’entroterra, custodiscono almeno una antica ricetta della tradizione. Vincisgrassi, passatelli, maccheroncini, coniglio in porchetta, stoccafisso, brodetto… sono solo alcune delle infinite eccellenze culinarie che contraddistinguono il territorio rendendolo unico proprio per l’infinita varietà di pietanze che è in grado di offrire.
Al fine di valorizzare questa peculiarità la giunta regionale, su proposta dell’assessore al Commercio e all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, ha deciso di presentare al consiglio regionale la proposta di legge “Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana” che prevede all’articolo 3 l’istituzione di un Registro delle ricette della cucina marchigiana. “I ristoranti – spiega Antonini – che inseriranno almeno cinque ricette del Registro nei loro menù riceveranno un bollino di riconoscibilità ed entreranno in un circuito virtuoso di promozione turistica. Un QR code accanto alla ricetta sul menù fornirà sia il link al video di come si cucina il piatto scelto, che tutte le informazioni relative al contesto storico, culturale o artistico in cui il piatto si colloca. Siamo la prima Regione in Italia ad intraprendere una iniziativa del genere. Il nostro intento – prosegue l’assessore – è quello di fornire agli operatori della ristorazione uno strumento legislativo innovativo che consenta loro di promuovere un’attività fortemente ancorata alla valorizzazione di un sistema di accoglienza che coniuga la cultura del cibo con la sua area di produzione. La legge consentirà infatti di definire menu e ricette della cucina marchigiana che mettano in rete anche tutte le eccellenze naturalistiche, culturali, artigianali e industriali dell’intero territorio regionale. Allo stesso tempo saranno attivate azioni di comunicazione efficace per la promozione e la conoscenza di tali realtà in Italia e all’estero, valorizzando anche le aree interne e i piccoli borghi e favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e i locali storici.
La proposta di legge si prefigge insomma – conclude Antonini – di rendere il settore gastronomico che tanta curiosità suscita nei turisti, sempre più protagonista muovendosi nel solco della programmazione integrata tra i settori dell’agricoltura, del turismo e del commercio verso un’identità gastronomica regionale. Tutto ciò senza dimenticare i vantaggi per la salute che la dieta mediterranea ha sempre garantito”.
La proposta di legge si compone di 11 articoli.
L’articolo 1 (Oggetto e finalità) individua l’oggetto e le finalità generali della presente proposta con riferimento agli obiettivi di favorire la valorizzazione delle peculiarità, riconoscere e promuovere il valore antropologico, culturale ed enogastronomico delle ricette e dei menu della cucina marchigiana.
L’articolo 2 (Definizioni) individua le definizioni.
L’articolo 3 (Registro) prevede l’istituzione del Registro delle ricette della cucina marchigiana.
L’articolo 4 (Istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche) prevede l’istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche.
L’articolo 5 (Commissione di valutazione) sancisce la costituzione della Commissione di Valutazione per il riconoscimento delle specialità culinarie e delle ricette della cucina marchigiana e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3.
L’articolo 6 (Interventi regionali) individua le attività regionali finalizzate alla penetrazione nel mercato dei brand legati alle ricette della cucina marchigiana.
L’articolo 7 (Compiti della Giunta regionale) individua i compiti della Giunta per l’attuazione della legge.
L’articolo 8 (Sanzioni) prevede sanzioni in caso di uso di un logo non conforme ovvero l’uso del logo per contraddistinguere ricette non iscritte.
L’articolo 9 (Clausola valutativa) prevede la clausola valutativa per il controllo da parte del Consiglio dell’attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti.
L’articolo 10 (Disposizioni finanziarie) prevede le disposizioni finanziarie.
L’articolo 11 (Disposizioni finali) individua le disposizioni finali.
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