Rubrica ACLI informa
DIOCESI – “Acli Informa“, due volte al mese, è lo spazio dedicato alle novità e agli approfondimenti dei servizi che Caf e Patronato Acli svolgono al servizio del cittadino.
Infortunio lavorativo: cosa fare?
Il danno alla salute riconosciuto dall’Inail, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, è soggetto ad una quantificazione da parte dell’Istituto che può portare ad una delle seguenti situazioni:
• Per i postumi fino al 5% opera la cosiddetta “franchigia”, per cui, pur essendoci un riconoscimento percentuale, non si dà seguito ad alcun indennizzo economico.
• Per i postumi tra il 6% e il 15% l’indennizzo economico consiste in una liquidazione in capitale (una tantum).
• Per i postumi a partire dal 16% viene costituita una rendita mensile.
Tuttavia è evidente che non tutti i danni siano immutabili nel corso del tempo. Per questo motivo, la normativa prevede il sistema delle revisioni, allo scopo appunto di adeguare l’indennizzo economico alle nuove condizioni patite dal lavoratore (sia per aggravamento che per miglioramento).
Nel caso dei postumi da infortunio sul lavoro, il termine ultimo entro il quale è possibile attivare le procedure di revisione è di 10 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data dell’infortunio per i danni quantificati con percentuali inferiori al 16.
All’interno dei 10 anni è stabilito un calendario revisionale molto preciso, che prevede al massimo 6 possibilità di revisione, come di seguito indicato:
– Nei primi quattro anni, una volta l’anno (a condizione che tra una revisione e l’altra trascorra almeno 1 anno);
– alla scadenza del settimo anno;
– alla scadenza del decimo anno.
Ricordiamo inoltre che la revisione può essere attivata sia dal lavoratore che dall’Inail (in questo secondo caso l’interesse dell’istituto riguarda solamente gli infortuni che hanno dato luogo alla costituzione di una rendita).
La domanda di revisione presentata dal lavoratore deve essere corredata da un certificato medico attestante il peggioramento e con esplicita richiesta della percentuale attualmente quantificabile. Per questo motivo è fondamentale l’assistenza del medico-legale del Patronato.
Se i postumi del tuo infortunio si sono aggravati, rivolgiti alla nostra sede più vicina per la verifica del calendario revisionale e per la valutazione medico-legale.
Per maggiori informazioni contatta le nostre sedi di Ascoli Piceno o San Benedetto del Tronto.
– Ascoli Piceno – Sede Provinciale
Via III Ottobre, 9 | 63100 Ascoli Piceno
0736 34 19 43 – 0736 78 08 00 – 0736 35 20 77
– San Benedetto del Tronto
Via Mercantini, 22 | 63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
0735 78 11 94
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