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ACLI INFORMA Quali sono gli aggiornamenti IRPEF per il rimborso dell’attività extra-scuola?

Rubrica ACLI informa

DIOCESI – “Acli Informa“, due volte al mese, è lo spazio dedicato alle novità e agli approfondimenti dei servizi che Caf e Patronato Acli svolgono al servizio del cittadino.

Niente esenzione IRPEF sul rimborso aziendale delle spese per “coprire” le attività sportive praticate dai figli dei dipendenti se tali attività vengono svolte al di fuori dell’ambito scolastico.
L’esenzione dall’IRPEF funzionerebbe, quindi, solo se il rimborso si riferisse a delle spese sostenute all’interno di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”. Questo, in estrema sintesi, è quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate nella risposta 144 del 3 luglio 2024, dove si ricorda anzitutto che in base all’articolo 51 del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Ora, il caso preso in esame nella risposta riguarda una società che nell’ambito del welfare aziendale intende rimborsare le spese per le attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi, palestre o anche all’interno di istituti scolastici. Per l’esattezza, però, le spese di cui si parla nell’interpello sono relative ad attività sportive praticate all’interno della stessa associazione di riferimento della società, che da anni eroga corsi annuali per i figli dei dipendenti, quindi al di fuori di un ambito scolastico.
La società interpellante, sulla base del valore “educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” promosso dall’articolo 33 della Costituzione, sostiene che sarebbe possibile includere questi rimborsi fra quelli ammessi al regime di esenzione IRPEF previsto dall’articolo 51 del Tuir, secondo il quale (comma 2, lettera f-bis) non concorrono a formare il reddito imponibile “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione (…) dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Tutto sta quindi a capire cosa si intende per “servizi di educazione e istruzione”, cioè se l’aspetto educativo sia strettamente da associare alla realtà dell’ambiente scolastico oppure da intendersi, in senso più ampio, come l’esercizio di per sé “formativo” dell’attività ludico-sportiva anche all’esterno dell’offerta didattica.
 
La risposta dell’Agenzia è pertanto restrittiva. Già nella Circolare 28 del 2016 veniva specificato che l’attuale formulazione della norma consente di comprendere tra i servizi non imponibili di “istruzione ed educazione”, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, anche le scuole materne, i centri estivi/invernali e le ludoteche.
Rientrano poi nella norma anche altre tipologie di servizio quali il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione e alle altre iniziative comunque incluse nei piani di offerta formativa scolastica. Di conseguenza, alla luce del principio che delimita la non-imponibilità fiscale del rimborso erogato dall’azienda per i soli servizi strettamente legati all’offerta didattica, non è al tempo stesso ammessa l’esenzione IRPEF per quei rimborsi che ricadono invece (come nel caso della società interpellante) su delle attività sportive praticate dai familiari non rientranti nei piani dell’offerta formativa scolastica.
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