SAN BENEDETTO DEL TRONTO– Ecco le controdeduzioni integrali del sindaco di San Benedetto del Tronto, Giovanni Gaspari:
Con riferimento alla richiesta di informazioni pervenuta da codesto Comitato Regionale per le Comunicazioni con Vs. prot. n. 608 del 15/02/2013, si fa osservare quanto segue:
– L’attività di comunicazione istituzionale effettuata attraverso i manifesti in questione rappresenta una delle campagne periodiche di informazione della cittadinanza sullo stato di attuazione del programma di mandato previsto dall’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
– In particolare, l’Amministrazione, attraverso questo strumento (ma non solo questo), dà costantemente attuazione a quanto previsto dallo Statuto Comunale che, all’art. 24, afferma che “il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità” e, all’art. 30, ribadisce che “il Comune al fine di contribuire ad una corretta politica di comunicazione ed informazione dei cittadini adotta tutti gli strumenti, anche di natura informatica, ritenuti necessari per la diffusione degli atti amministrativi adottati dagli organi comunali e dagli uffici, nonché per la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dal comune e agli adempimenti cui sono tenuti i cittadini”.
– Le attività di cui sopra, peraltro, rientrano in quelle previste dalla Legge 7 giugno 2000 n.150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” secondo cui le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento e a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale (art. 1). La stessa legge afferma che “le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi” (art. 2).
– Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 9 della legge 28/2000, si evidenzia come i manifesti in questione siano stati predisposti attenendosi rigorosamente al criterio dell’impersonalità: in essi non compare infatti alcun nome o foto o altro elemento riconducibile alle figure degli amministratori. La presenza del logo del Comune appare come l’indicazione minima perché si possa identificare la fonte del messaggio: se mancasse anche quella, il messaggio mancherebbe di uno degli elementi essenziali e risulterebbe dunque incomprensibile al destinatario.
– I suddetti manifesti contengono indicazioni esclusivamente fattuali circa natura degli interventi eseguiti e importo delle somme utilizzate, avendo avuto cura questo Ente di evitare qualsiasi possibile riflesso di natura politica o promozionale degli amministratori in carica.
– Quanto all’indispensabilità di tale attività comunicativa, si ritiene che sia stato doveroso dare conto alla cittadinanza della conclusione di due complessi iter, che hanno coinvolto istituzionali nazionali e comunitarie, durati anni e per i quali era indifferibile fornire un’informazione completa e veritiera. Per quanto riguarda la pista ciclabile, proprio nei giorni precedenti l’affissione dei manifesti erano infatti apparse allarmanti notizie distampa secondocui l’Amministrazione era in procinto di perdere i relativi finanziamenti, attingendo ai contenuti di una comunicazione ricevuta dal Ministero dell’Economia (vedi allegati n. 1 e n. 2). Per la riqualificazione dell’area Sentina, invece, il Comune ha avuto accesso a fondi del progetto ”Re.S.C.We., Restoration of Sentina coastal wetlands”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “LIFE+ 2009”. Tra gli obblighi previsti dal programma, quello di rendicontare con campagne informative le varie fasi di attuazione del progetto, compreso lo stato finale. Obbligo a cui il Comune ha dovuto adempiere con incontri periodici con gli stakeholders, newsletter informative e, appunto, altri strumenti di comunicazione come i manifesti in questione: tutte azioni che nel dettaglio dovranno essere rendicontate alle istituzioni comunitarie eroganti.
– L’Amministrazione comunale, nel predisporre questa ulteriore fase della campagna di comunicazione sulle attività istituzionali, è stata mossa unicamente dalla volontà di dare continuità ad un percorso di trasparenza e partecipazione avviato sin dal suo insediamento e che ritiene fondamentale per la corretta gestione della cosa pubblica. Tale volontà è ben lontana da qualsivoglia intenzione di incidere sulle dinamiche della competizione elettorale nazionale il cui collegamento, peraltro, con l’approvazione del piano di gestione della Riserva Naturale e di una pista ciclabile cittadina appare di ben difficile individuazione.
D’altronde, è la stessa AgCom a giudicare ammissibili campagne di comunicazione effettuate in ambiti territoriali del tutto differenti da quelli oggetto di consultazione elettorale. Ciò è desumibile dal parere rilasciato al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 13134 del 20 marzo 2012 (allegato n. 3). Infatti in esso si ammette la possibilità di svolgere campagne di comunicazione istituzionale destinate alla diffusione su tutto il territorio nazionale in concomitanza con competizioni elettorali amministrative locali che interessano una parte limitata del corpo elettorale.
Se dunque l’Autorità afferma che il divieto di comunicazione istituzionale sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 trova applicazione “esclusivamente con riferimento alle amministrazioni pubbliche negli ambiti interessati dalle consultazioni amministrative in parola” (cioè quelle indette all’epoca del rilascio del parere), mutatis mutandis deve ritenersi ammessa, in prossimità di elezioni politiche nazionali, una campagna di comunicazione rivolta al territorio di un solo Comune (quello di San Benedetto del Tronto, con circa 40.000 aventi diritto al voto) riguardante tematiche di esclusivo interesse locale.
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