SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come lo scorso anno, all’inizio della stagione estiva il sindaco Giovani Gaspari ha firmato l’ordinanza che stabilisce, fino al primo novembre 2015, il divieto per le attività commerciali di somministrare o vendere bevande alcoliche al di fuori del proprio locale o degli spazi di pertinenza dalle 24 alle 6 del giorno successivo. Specularmente è vietato, durante la medesima fascia oraria, consumare bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito.
Queste disposizioni si applicano nei seguenti ambiti territoriali:
- per San Benedetto, nel quadrilatero compreso tra le vie Carducci e Marin Faliero a nord, il Torrente Albula a sud, Corso Mazzini e Corso Cavour ad ovest e il mare ad est;
- per Porto d’Ascoli, nel quadrilatero compreso tra via Mare a nord, via Esino a sud, vie Sauro e Piave ad ovest, linea ferroviaria ad est;
- nell’area ricadente a 50 metri ad ovest ed est della Statale Adriatica 16 (Corso G. Mazzini – Corso C. Cavour – Via S. Pellico – Via della Liberazione – Via C. e L. Gabrielli – Via N. Sauro – Via Piave e Via Pasubio).
Per chi viola queste norme è prevista una sanzione pecuniaria e, in caso di reiterazione della violazione, il titolare o gestore dell’esercizio, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria, si vedrà costretto a chiudere i battenti alle 22 per un periodo da 5 a 30 giorni.
Con il provvedimento si ricorda agli operatori commerciali che è vietato somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori e che, in caso di incertezza sull’età dei richiedenti, occorre chiedere l’esibizione del documento d’identità. Inoltre chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è passibile dell’arresto da tre mesi a un anno e della sospensione dall’esercizio. Infine la legge comunque vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6.
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